Rinuncia Cosenza Futsal, le decisioni del giudice sportivo

Ecco quanto deciso dal giudice sportivo in merito alla rinuncia al prosieguo del Campionato di Serie A da parte della Società Futsal Cosenza.

3 seduta gruppoIl Giudice Sportivo, preso atto che la Segreteria della Divisione Calcio a 5 ha provveduto a trasmettergli la delibera assembleare datata 12 ottobre 2015, con la quale la società Futsal Cosenza, nell’accettare le dimissioni irrevocabili del presidente e legale rappresentante della società, ha contestualmente deciso la cessazione dell’attività agonistica con decorrenza immediata;

– rilevato che tale assunto, concretizzando il conseguente ritiro dal campionato in corso, ricade nella fattispecie prevista dall’art. 53, commi 3 e 8 delle N.O.I.F.;

– tenuto conto pertanto che, in virtù della predetta normativa, essendo la rinuncia intervenuta durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla società Futsal Cosenza non hanno alcun valore ai fini della classifica;

– considerato altresì che ai sensi dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alla società che rinunci al campionato in corso è comminata una sanzione pecuniaria massima pari all’importo stabilito per la prima rinuncia, aumentato di dieci volte;

tenuto conto che ai sensi del C.U. N. 1 del 2.7.2015, l’ammenda per la prima rinuncia a gara di Serie A è stabilita in € 3.000,00 e nella considerazione, soprattutto, che la predetta rinuncia interviene solo alla terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A, recando di conseguenza grave pregiudizio allo svolgimento dell’intera manifestazione, per cui appare opportuno applicare, nella fattispecie, il massimo della sanzione edittale, cioè € 30.000,00;

P.Q.M.
Decide:

– di prendere atto della decisione assunte dalla società Futsal Cosenza decretandone il ritiro dal campionato di Serie A attualmente in corso, stabilendo altresì, ai sensi dell’art. 53, 3° comma delle N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla predetta società non hanno valore ai fini della classifica, e comminando, per le motivazioni di all’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. richiamate in premessa, la sanzione pecuniaria di € 30.000,00 per la rinuncia effettuata.