Barcollando e Mardente sanciti dal G.S.

 

Il G.S. ribalta il risultato della gara Barcollando – Bova marina dello scorso 14 dicembre, assegnando la sconfitta a tavolino ai padroni di casa inoltre, squalificando il giocatore Luigi Mardente. Di seguito le motivazioni del G.S.

Mardente GianluigiDELIBERE Il Giudice Sportivo Territoriale:

Gara del 14/12/2013 BARCOLLANDO CALCIO A 5 – BOVA MARINA C5

– letto il reclamo della società Bova Marina con il quale lamentava l’irregolarità della gara richiedendosi la conseguente punizione sportiva con la perdita della medesima gara in danno della società Barcollando e l’aggiudicazione a proprio favore per avere la società ospitante consentito la partecipazione alla gara del giocatore Mardente Gianluigi in costanza di tesseramento del medesimo Mardente Gianluigi in qualità di allenatore della società Soverato Calcio a Cinque e ciò in violazione degli artt. 38 comma 4 Noif e 41 comma 1 e 2 del regolamento settore tecnico; rilevato che quanto sostenuto dalla società reclamante trova puntuale riscontro negli atti acquisiti dal competente ufficio tesseramento; visti gli artt. 38 comma 4 Noif e 41 comma 1 ,2 del regolamento del settore tecnico, 1 comma 1, 4 numero 2,17 comma 1, art 18 numero 1 lettera b e 2 del C.G.S: delibera

1) in accoglimento del reclamo infliggere alla società BARCOLLANDO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara ocon il punteggio di 0 – 6;

2) squalificare Gianluigi MARDENTE, allenatore della società Calcio a 5 Soverato fin al 15 Febbraio 214;

3) disporre l’accreditamento della tassa reclamo sul conto della società Bova Marina.